Art. 55

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[1]Allo scadere della concessione delle predette zone di ripopolamento e cattura, e qualora tale concessione non venga rinnovata, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra, mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistano, esse vanno collocate con la scritta di cui all'art. 45 comma 1°. Nella detta annata possono cacciare nella zona solo i cacciatori della sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia nei cui territori siano situati i terreni inclusi nella zona stessa, secondo le norme previste nel comma secondo del precedente articolo.

[2]Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonche' dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato.

[3]I cacciatori di altre sezioni che si introducano nel territorio riservato, per esercitarvi abusivamente la caccia o la uccellagione, e coloro che comunque ve la esercitino, violando le norme di cui sopra, sono soggetti alle sanzioni stabilite per l'esercizio abusivo della caccia in riserva.

[4]Prima della scadenza dell'apertura della zona, il Comitato provinciale puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art55 · fonte su Normattiva