Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 18 luglio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.
[2]In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonche' la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati, strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge,possono, altresi', osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 18 luglio 1974 · versione 0 su Normattiva