Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1974 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.
[2]In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonche' la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati, strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge,possono, altresi', osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
16La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1974, n. 217 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 71 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui esclude l'applicazione degli artt. 304 quater e 390 del codice di procedura penale".
Testo vigente dal 18 luglio 1974 al 9 maggio 2025 · versione 19 su Normattiva