Art. 73
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[1]I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne e' permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.
[2]I cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura, devono essere possibilmente catturati; essi possono, altresi', essere uccisi, ma solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre che non sia possibile la cattura ne' il riconoscimento.
[3]I cani catturati devono essere dati in custodia al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione italiana della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva possono essere trattenuti dal concessionario che ne da' comunicazione al Comitato o all'organo suddetto.
[4]Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita od in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, anche se il cane non possa essere catturato, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100. La pena e' ridotta alla meta' quando il cane si introduca in bandita o in riserva o in zone di ripopolamento e cattura inseguendo selvaggina scovata o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva