Art. 77
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[1]Per lo contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a fare domanda di oblazione nel termine di dieci giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'art. 72.
[2]La precedente disposizione non si applica quando la caccia o l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso dei mezzi proibiti di cui all'art. 14.
[3]La domanda di oblazione deve essere indirizzata al Prefetto della provincia a mezzo del Comitato provinciale della caccia, il quale la trasmette con le sue proposte motivate. Sulla domanda di oblazione il Prefetto determina discrezionalmente la somma da pagare a detto titolo nei limiti della pena stabilita dalla legge per la violazione di cui si tratta.
[4]Il Prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale, puo' respingere la domanda nei casi di speciale gravita'. Il decreto prefettizio viene comunicato dal Comitato provinciale al contravventore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contravventore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, deve pagare all'Erario la somma fissata dal Prefetto a titolo di oblazione, secondo le modalita' da stabilirsi ai sensi dell'art. 10 e le spese eventuali al Comitato provinciale, che ne rilascia ricevuta.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva