Art. 77
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[1]((Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.
[2]Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'Erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.
[3]La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonche' nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76)).
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva