Art. 77
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 77 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 77 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
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Spiegazione
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3 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONE PER LE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 77, E R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 108 - POTERE DEL PREFETTO E DEL SINDACO DI FISSARE LA MISURA DELLA SOMMA DA PAGARE ENTRO I LIMITI DEL MINIMO E MASSIMO DELLA PENA STABILITA DALLA LEGGE - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le disposizioni di cui all'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia) e di cui all'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. delle leggi comunale e provinciale), con l'attribuire rispettivamente al Prefetto ed al Sindaco il potere di fissare entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge la misura della somma da pagare a titolo di oblazione, non ledono in alcun modo il principio di eguaglianza, ma soddisfano alla inderogabile esigenza dell'ordinamento di adeguare la norma generale alle particolarita' di ciascun caso concreto: il che e' indispensabile proprio per realizzare nei suoi veri termini il principio di eguaglianza, che, nei casi in questione, si risolve in un principio di giusta proporzione. Cfr.: sent. n. 25/67
Riguarda ancheart. 108 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONE PER LE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 77, QUARTO COMMA: FACOLTA' DEL PREFETTO DI RESPINGERE LA DOMANDA DI OBLAZIONE NEI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 25 E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia), secondo la quale il Prefetto puo' respingere la domanda di oblazione nei casi di speciale gravita', non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, in quanto il potere attribuito all'autorita' amministrativa, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima e al fuori del processo giurisdizionale; non contrasta con l'art. 25 Cost., in quanto, ove non sia accolta l'istanza di oblazione, l'esame del caso, lungi dall'esserne distolto, viene portato davanti al giudice naturale, proprio per l'attuazione di una degna tutela; ne' contrasta, infine, con l'art. 3 della Costituzione per le stesse ragioni per le quali non si e' ritenuta fondata la questione relativa al potere di fissare la somma da pagare fra il minimo ed il massimo della pena stabilita dalla legge.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 (oblazione per le contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, sollevata dal pretore di Narni con ordinanza del 18 gennaio 1966; 2) dichiara non fondata la questi…
ECLI:IT:COST:1967:95 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Art. 50
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art77 · fonte su Normattiva