Art. 9
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[1]La licenza di caccia e di uccellagione e' personale ed valida, salvo revoca, per cinque annate venatorie, compresa, in esse, quella in corso al momento del rilascio. Tale validita' e' subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa o sopratassa, nonche' al pagamento delle quote dovute.
[2]A tale effetto, per anno venatorio s'intende il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.
[3]La vidimazione annuale puo' essere effettuata dall'autorita' locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorita' provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali e' subordinato il rilascio della licenza stessa.
[4]In pendenza della formalita' della vidimazione o della rinnovazione il titolare della licenza conserva il diritto a portare l'arma per il mese successivo alla scadenza, purche' dimostri, mediante le apposite ricevute, di avere eseguito, nel precedente mese di giugno, il versamento della tassa, della sopratassa e delle quote di cui sopra.
[5]In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente puo' ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un dodicesimo che resta devoluto all'erario dello Stato.
[6]Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio e' sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente sara' ritirato dall'autorita' di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo.
[7]La licenza di caccia autorizza il porto di piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.
[8]Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati i nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonche' le norme per l'applicazione.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 7 novembre 1945 · versione 0 su Normattiva