Art. 9
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[1]((La licenza di caccia e di uccellagione e' personale ed e' valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio. Tale validita' e' subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopra-tassa, nonche' al pagamento delle quote dovute.
[2]La vidimazione annuale puo' essere effettuata dall'autorita' locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorita' provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali e' subordinato il rilascio della licenza stessa.
[3]In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente puo' ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa.
[4]Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio e' sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente sara' ritirato dall'autorita' di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo. La licenza di caccia autorizza il porto di piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.
[5]Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonche' le norme per l'applicazione)).
Testo vigente dal 7 novembre 1945 al 19 maggio 1963 · versione 4 su Normattiva