Art. 9

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[1]La licenza di caccia e di uccellagione e' personale ed e' valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio. Tale validita' e' subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopra-tassa, nonche' al pagamento delle quote dovute.10

[2]La vidimazione annuale puo' essere effettuata dall'autorita' locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorita' provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali e' subordinato il rilascio della licenza stessa.

[3]In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente puo' ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa.

[4]Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio e' sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente sara' ritirato dall'autorita' di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo. La licenza di caccia autorizza il porto di piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

[5]Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonche' le norme per l'applicazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale ocn sentenza 8-15 maggio 1963, n. 71

10

La Corte Costituzionale ocn sentenza 8-15 maggio 1963, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 18/05/1963, n. 132) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui subordina la validita' della licenza di caccia e di uccellagione al pagamento delle quote d'iscrizione al C.O.N.I. e alla Sezione locale della Federazione italiana della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione".

Testo vigente dal 19 maggio 1963 al 16 settembre 1967 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art9 · fonte su Normattiva