Art. 11 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
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Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
- a)bevande spiritose, 10 litri;
- b)prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
- c)vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
- d)birra, 110 litri. I prodotti acquistati e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali (2) o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali. --------------- (( (1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.)) (2) E' considerato "contenitore per usi speciali" qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.
Testo vigente dal 1 giugno 2007 al 1 aprile 2010 · versione 33 su Normattiva