Art. 11Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

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(( Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

  • a)bevande spiritose, 10 litri;
  • b)prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
  • c)vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
  • d)birra, 110 litri;
  • e)sigarette, 800 pezzi;
  • f)sigaretti, 400 pezzi;
  • g)sigari, 200 pezzi;
  • h)tabacco da fumo, 1 chilogrammo. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita' di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali. Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e' considerato 'contenitore per usi speciali' qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 29 aprile 2011 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art11 · fonte su Normattiva