Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce manipolative - Limiti - Esclusione laddove il vulnus riscontrato richieda interventi normativi di sistema - Conseguente inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disciplina delle modalità di attuazione dell'onere fiscale minimo/OFM da applicare per la vendita delle sigarette). (Classif. 204006).
Quando il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, va dichiarata l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 190/2023 - mass. 45784; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 96/2022 - mass. 44717; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 240/2021 - mass. 44425; S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – in quanto il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, 101 TFUE e 4 TUE, dell’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dagli artt. 1, comma 1074, della legge n. 145 del 2018, 1, comma 659, della legge n. 160 del 2019, 1, comma 122, della legge n. 197del 2022 e 1, comma 48, lett. a, n. 3, della legge n. 213 del 2023, che disciplina le modalità di attuazione dell’onere fiscale minimo/OFM da applicare per la vendita delle sigarette, previsto dalla citata direttiva. La disposizione censurata, nello stabilire un meccanismo di indicizzazione dell’OFM al prezzo medio ponderato/PMP-sigarette – per cui lo stesso viene rideterminato automaticamente ogni anno in funzione del prezzo di vendita delle sigarette relativo all’anno precedente – e nel fissare il livello di adeguamento al PMP in una percentuale estremamente elevata, progressivamente aumentata negli anni, presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità in quanto comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi dei produttori di sigarette. Tale meccanismo, infatti, innesca un automatismo che incide drasticamente sul margine di guadagno delle sigarette vendute a un prezzo di “fascia bassa” con un effetto di protezione della “fascia alta” cui consegue il pregiudizio della finalità della tutela della concorrenza rispetto a quella, parimenti perseguita dal legislatore unionale, di tutela della salute. Tuttavia, la reductio ad legitimitatem, data la molteplicità di soluzioni idonee allo scopo, espressive di diverse scelte di sistema, non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, fermo restando che la concreta determinazione dell’OFM deve essere informata a criteri di proporzionalità e di contemperamento dei citati obiettivi.) (Precedente: S. 220/2023 - mass. 45897).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che determina l'onere fiscale minimo, per le sigarette, in rapporto al loro prezzo medio ponderato di vendita al minuto). (Classif. 112003).
L’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ove comprometta irrimediabilmente l’iter logico in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, determina la loro inammissibilità. (Precedenti: S. 182/2022 - mass. 44951; S. 81/2022; S. 31/2022; S. 239/2021; S. 264/2020 - mass. 43268; S. 213/2020; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 229/2020; O. 244/2017).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda, con due distinte ordinanze, complessivamente in riferimento agli artt. 11, 41 e 117, primo comma, Cost. – dell’art. 39-octies, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1995, così come modificato dall’art. 1, commi 1074 e 1078, della legge n. 145 del 2018, dall’art. 1, comma 659, della legge n. 160 del 2019 e dall’art. 1, comma 122, della legge n. 197 del 2022. La disposizione censurata, nelle sue diverse declinazioni temporali, determina l’onere fiscale minimo/OFM, di cui all’art. 7, par. 4, della direttiva 2011/64/UE, per le sigarette, mediante una formula di calcolo dipendente dal loro prezzo medio ponderato di vendita al minuto/“PMP-sigarette”, a sua volta determinato dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di libera concorrenza nel mercato interno e di libera determinazione del prezzo di vendita nel settore economico della produzione delle sigarette, il rimettente – pur muovendo dal presupposto interpretativo per cui l’OFM introdotto dalla direttiva non potrebbe avere alcun punto di contatto con il “PMP-sigarette”– non si confronta con numerose disposizioni della direttiva stessa che dovevano, invece, essere necessariamente considerate al fine di motivare i dubbi di compatibilità comunitaria e di illegittimità costituzionale. Lo stesso, inoltre, afferma in modo solo apodittico che la disciplina nazionale avrebbe distorto la struttura mista dell’accisa europea né considera la possibilità, riconosciuta dalla stessa direttiva agli Stati membri, di applicare una «accisa minima» sulle sigarette: omette, infatti, di motivare se quest’ultima nozione e quella di OFM siano perfettamente sovrapponibili o presentino specifiche caratteristiche distintive ed in quale misura. Ugualmente inammissibili sono anche le questioni sollevate in riferimento all’asserita lesione dell’art. 41 Cost., evocato in modo solo generico nella prima ordinanza, e neppure richiamato formalmente nella seconda). (Precedenti: S. 201/2021 - mass. 44230; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021 - mass. 43572; O. 162/2019 - mass. 42645).
Riguarda ancheart. 1 legge 197/2022