Art. 39-octies — Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)
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Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:
- a)un importo specifico fisso per unita' di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";67
- b)un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a). L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette". L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a:
- a)euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
- b)euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);67
- c)euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).67 Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.6067 L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e' applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e' pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2. 52
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57
40Il D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purche' le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011".
D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188
52Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'efficacia della presente modifica decorre dal 1° gennaio 2015.
Decreto 18 marzo 2016
60Il Decreto 18 marzo 2016 (in G.U. 01/04/2016, n. 76) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, l'importo di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' stabilito in euro 170,54 il chilogrammo convenzionale". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale.
Decreto 13 giugno 2017
67Il Decreto 13 giugno 2017 (in G.U. 19/06/2017, n. 140), ha disposto: - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura percentuale prevista dall'art. 39-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari al 10,5 per cento"; -(con l'art. 2, comma 1) che " L'importo di cui all'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' stabilito in euro 175,54 il chilogrammo convenzionale"; -(con l'art. 3, comma 1) che "L'accisa minima di cui all'art. 39-octies, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari a euro 120 il chilogrammo"; -(con l'art. 4, comma 1) che "L'accisa minima di cui all'art. 39-octies, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari a euro 30 il chilogrammo convenzionale"; -(con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 19 giugno 2017.
Testo vigente dal 4 luglio 2017 al 1 gennaio 2019 · versione 74 su Normattiva