Art. 39-octies — Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)
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Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente. (( Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1), lettera a), di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato e' fissata nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo. Il prezzo medio ponderato di cui al comma 2-quater e' espresso in euro con troncamento dei decimali ed e' determinato trimestralmente secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente. )) Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi: ((a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014, della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis;))
- b)un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta. ((6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.)) 40 ((7. L'accisa globale sulle sigarette non puo' essere inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57
40Il D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purche' le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011".
Testo vigente dal 29 aprile 2011 al 24 dicembre 2014 · versione 49 su Normattiva