Art. 127 — Decadenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1957 al 13 dicembre 1988. Leggi il testo vigente →
Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
- a)quando perda la cittadinanza italiana;
- b)quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del ministro competente;
- c)quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve;
- d)quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 13 dicembre 1988 · versione 0 su Normattiva