Art. 127Decadenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1957 al 13 dicembre 1988. Leggi il testo vigente →

Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

  • a)quando perda la cittadinanza italiana;
  • b)quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del ministro competente;
  • c)quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve;
  • d)quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 13 dicembre 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art127 · fonte su Normattiva