Art. 128 — Effetti della decadenza
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
72La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 329 (in G.U. 01/08/2007, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravita' del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato".
Testo vigente dal 2 agosto 2007, tuttora in vigore · versione 84 su Normattiva