Art. 42Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente". Il giudizio complessivo deve essere motivato. All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art42 · fonte su Normattiva