Art. 1031 — Termini conclusivi dei procedimenti
Nelle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge, i termini entro i quali, all'esito del prescritto iter procedimentale, sono adottati i provvedimenti conclusivi di competenza del Ministro, dei Sottosegretari di Stato, per le materie a essi delegate, degli organi centrali, degli organi di vertice delle Forze armate e degli organi periferici.
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