Art. 1051Integrazioni e modificazioni e verifica periodica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

I termini di cui alle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti in base agli adempimenti procedimentali previsti alla data di entrata in vigore del regolamento; pertanto, qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi centrali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento con il Segretario generale. Analogamente si procede per i termini e le unita' organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito. Ogni tre anni, il Segretario generale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare le modificazioni ritenute necessarie.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1051 · fonte su Normattiva