Art. 113 — Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali
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Le Direzioni generali del Ministero della difesa, in numero di nove, sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
- a)la direzione generale per il personale militare;
- b)la direzione generale per il personale civile;
- c)la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
- d)la direzione generale degli armamenti terresti;
- e)la direzione generale degli armamenti navali;
- f)la direzione generale degli armamenti aeronautici;
- g)la direzione generale dei lavori e del demanio;
- h)la direzione generale della sanita' militare;
- i)la direzione generale di commissariato e di servizi generali. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentodiciotto, e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011 · versione 0 su Normattiva