Art. 113 — Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →
Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa. (( Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
- a)la Direzione generale per il personale militare;
- b)la Direzione generale per il personale civile;
- c)la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
- d)la Direzione generale di commissariato e di servizi generali. )) I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali. ((4-bis). Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' rideterminato in riduzione in duecentocinquantasette unita'.))
Testo vigente dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023 · versione 4 su Normattiva