Art. 113 — Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali
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Le Direzioni generali del Ministero della difesa ((...)) sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa. (( Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
- a)la Direzione generale per il personale militare;
- b)la Direzione generale per il personale civile;
- c)la Direzione generale dei lavori e del demanio;
- d)la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;
- e)la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. )) I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi. (( All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali. )) (( Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' rideterminato in riduzione in duecentottantasei unita'. ))
Testo vigente dal 2 marzo 2011 al 29 novembre 2012 · versione 1 su Normattiva