Art. 20Modalita' della gestione

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Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita'. Al Capo di Gabinetto e' attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio:

  • a)per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2;
  • b)per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
  • c)per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici. Il Capo di Gabinetto puo' delegare i relativi adempimenti a uno o piu' dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unita' di personale civile e militare.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 25 maggio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art20 · fonte su Normattiva