Art. 277 — Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano
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Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:
- a)Istituto geografico militare;
- b)Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
- c)Raggruppamento unita' addestrative;
- d)Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari;
- e)Scuola di fanteria;
- f)Scuola di cavalleria;
- g)Scuola di artiglieria;
- h)Scuola del genio;
- i)Scuola delle trasmissioni e informatica;
- l)Scuola dell'arma dei trasporti e materiali;
- m)Scuola di amministrazione e commissariato;
- n)Scuola militare di sanita' e veterinaria;
- o)Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;
- p)Centro addestramento alpino;
- q)Centro addestramento di paracadutismo;
- r)Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;
- s)Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- t)Centro militare di equitazione. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
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