Art. 277Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano

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Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:

  • a)Istituto geografico militare;
  • b)Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
  • c)Raggruppamento unita' addestrative;
  • d)Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari;
  • e)Scuola di fanteria;
  • f)Scuola di cavalleria;
  • g)Scuola di artiglieria;
  • h)Scuola del genio;
  • i)Scuola delle trasmissioni e informatica;
  • l)Scuola dell'arma dei trasporti e materiali;
  • m)Scuola di amministrazione e commissariato;
  • n)Scuola militare di sanita' e veterinaria;
  • o)Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;
  • p)Centro addestramento alpino;
  • q)Centro addestramento di paracadutismo;
  • r)Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;
  • s)Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
  • t)Centro militare di equitazione. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art277 · fonte su Normattiva