Art. 564 — Invio degli atti dell'inchiesta formale
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Nei termini di cui all'articolo 561, comma 4, la commissione rimette all'autorita' che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale e' inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva