Art. 806Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale

La perdita delle medaglie e della croce al valor militare, nei casi di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice, e' inflitta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo. Di essa e' data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art806 · fonte su Normattiva