Art. 971Riduzioni della retribuzione

La retribuzione prevista dall'articolo 1531 del codice e' ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito a un insegnante estraneo. La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito a colui che:

  • a)ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene a insegnamento a livello universitario o post-universitario;
  • b)e' provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art971 · fonte su Normattiva