Art. 971 — Riduzioni della retribuzione
La retribuzione prevista dall'articolo 1531 del codice e' ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito a un insegnante estraneo. La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito a colui che:
- a)ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene a insegnamento a livello universitario o post-universitario;
- b)e' provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva