Art. 222

[1](Art. 11, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 22, comma 2°, e 25 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]La spesa per gli incarichi e' a carico dello Stato. L'incarico di un insegnamento a chi non abbia ufficio pubblico e' retribuito con L. 6000 annue; in caso diverso la retribuzione e' ridotta a, L. 4000. Tali retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. I professori dei Regi Istituti superiori di magistero sono peraltro tenuti ad impartire gratuitamente l'insegnamento nei corsi sdoppiati di cui all'art. 216. Salvo il disposto dei commi precedenti, agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, relative agli incarichi d'insegnamento.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art222 · fonte su Normattiva