Art. 1
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[1]Testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi
[2]Art. 1. (Art. 1 decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e articolo unico, secondo comma legge 23 luglio 1948, n. 970).
[3]Chiunque, senza licenza dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone, comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, atte all'impiego, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, e' punito ((con la reclusione da due ad otto anni)) e con la multa sino a lire duecentomila. Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.
Testo vigente dal 30 luglio 1949 al 30 luglio 1949 · versione 1 su Normattiva