Art. 115
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1999 al 13 settembre 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377)) Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato. E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377)) In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato. I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834 COME MODIFICATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656.
Testo vigente dal 12 novembre 1999 al 13 settembre 2000 · versione 16 su Normattiva