Art. 14

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[1]Grandi invalidi di guerra

[2]Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermita' ascritte alla 1ª categoria, con o senza segno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 1 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art14 · fonte su Normattiva