Art. 14
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[1]Grandi invalidi di guerra
[2]Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermita' ascritte alla 1ª categoria, con o senza segno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 1 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva