Art. 48

[1]Vedova priva di potesta' sui figli. Poteri dell'autorita' giudiziaria nello stabilire la misura del riparto della pensione

[2]Se la vedova e' privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla potesta' sul figlio, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui puo' disporre, l'autorita' giudiziaria competente, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, e successive modificazioni, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'art. 47. L'autorita' giudiziaria, nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, puo' ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini del presente testo unico, sia fatta direttamente all'istituto. Analogo provvedimento l'autorita' giudiziaria puo' adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela. Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile. Le ordinanze dell'autorita' giudiziaria sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art48 · fonte su Normattiva