Art. 77
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[1]Irrilevanza dei redditi pensionistici
[2]Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente testo unico o a titolo di assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono ne' ai fini fiscali ne' previdenziali o assistenziali ne' in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in. Legge 16 aprile 1974, n. 114.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 3 settembre 1991 · versione 0 su Normattiva