Art. 16

[1](R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 1; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma 7°).

[2]L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie: Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al R. decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione consultiva e Comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre Amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca. Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicultura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col Comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori. Per decreto Reale si provvedera' alla unificazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art16 · fonte su Normattiva