Art. 56
Presso ogni Consorzio per la tutela della pesca e' costituita una Consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attivita' dell'ente. Fanno parte della Consulta:
- a)un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
- b)un funzionario del Genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- c)un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle Federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;
- d)un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal Prefetto della Provincia ove il Consorzio ha la sua sede sociale;
- e)un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai Consorzi che svolgono la loro attivita' su acque salse e salmastre. Gli statuti dei singoli Consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate. 17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987
17Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni, provinciali interessate".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti