Art. 25
[1]Testo unico-art. 25. (Competenza a liquidare il trattamento previdenziale)
[2]L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva