Art. 37
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[1]Testo unico-art. 37. (Contributo previdenziale obbligatorio)
[2]L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorche' non siano state erogate prestazioni.2 6B 6C
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1980, n. 75
2La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 18) che "Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1 gennaio 1984."
L. 27 dicembre 1997, n. 449
6BLa L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 53, comma 6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,[...] e' soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032."
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 53, comma 6, lettera a)) che la modifica introdotta alla presente legge dall'art. 53, comma 6, lettera a) "si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e di credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032".
Testo vigente dal 22 marzo 1998 al 1 gennaio 2001 · versione 12 su Normattiva