Art. 50
[1]Testo unico-art. 50. (Altre prestazioni)
[2]Per la erogazione delle prestazioni indicate nello art. 33, lettere d), e), f) e g), si osservano le norme vigenti in materia.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva