Art. 52
[1]Testo unico-art. 52. (Eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico)
[2]Ai fini dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, i casi di cessazione dal servizio e i casi di morte verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano regolati dalle norme anteriori.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva