Art. 18

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[1]Competenze medie.

[2]Art. 15 regio decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1996; art 1 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 881 art 5 legge 9 aprile 1931, n 456; art. 8 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n 1594, artt. 1 e 2 legge 25 luglio 1952, n 915, art. 7 legge 12 ottobre 1960, n. 118

[3]Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono stabilite secondo l'allegata tabella delle competenze medie, in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della nave e della navigazione. Le competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art18 · fonte su Normattiva