Art. 18
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[1]Competenze medie.
[3]Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono stabilite secondo l'allegata tabella delle competenze medie, in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della nave e della navigazione. Le competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva