Art. 2
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[1]Scopi istituzionali.
[2]Art. 2 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n 1996, art. 4 legge 9 aprile 1931, n. 456, art 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 1595, art 3 regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1842 art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, art 14 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391
[3]La Cassa nazionale per la previdenza marinara, ha lo scopo di corrispondere agli iscritti la pensione per vecchiaia e per invalidita' quando si verifichino le condizioni previste dalle successive norme e di corrispondere la pensione o l'indennita', ai superstiti dell'iscritto o del pensionato nelle condizioni e con le norme successivamente stabilite. Essa ha, inoltre, lo scopo di corrispondere soccorsi agli iscritti che abbiano perduto il corredo per causa di naufragio o per sinistro della nave sulla quale erano imbarcati e, entro i limiti di spesa consentiti dal suo bilancio, puo' adottare provvedimenti che dal Comitato amministratore saranno ritenuti idonei per l'igiene e per la prevenzione della invalidita' ai marittimi.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva