Art. 3
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[1]Gestioni.
[3]La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:
- a)la "Gestione marittimi" per il trattamento di previdenza della gente di mare;
- b)la "Gestione speciale" per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle societa', di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. A ciascuna delle due gestioni si provvede con i rispettivi fondi di capitalizzazione e di ripartizione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva