Art. 30

[1]Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra.

[2]Art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1650.

[3]Sono calcolati agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:

  • a)il servizio militare compiuto a terra nella Marina militare e negli altri Corpi armati dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 nell'Esercito operante e con effettiva partecipazione ad azioni di guerra, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  • b)il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, in Africa orientale italiana ed il servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sempreche' ricorra il requisito della effettiva partecipazione ad operazioni militari;
  • c)il servizio militare prestato per speciali esigenze durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dalla Stato;
  • d)il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art30 · fonte su Normattiva