Art. 5
[1](Art. 5 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
[2]L'Opera nazionale e' investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia, e nello esercizio di tale potere ha la facolta' di provocare dalle competenti autorita' governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati. 4
[3]Restano ferme le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, relativi alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1975, n. 698
4La L. 23 dicembre 1975, n. 698, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonche' quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione".
Testo vigente dal 15 gennaio 1976, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva