Art. 12
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[1](Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).
[2]Il podesta' o un suo delegato e' di diritto presidente del Comitato di patronato.
[3]In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce la Segretaria del Fascio femminile.
[4]Le nomine del presidente e del vice-presidente dei comitati aggiunti sono fatte, rispettivamente, dal podesta' e dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 5 gennaio 1967 · versione 0 su Normattiva