Art. 26

[1](Art. 13 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 18 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 6, lett. d ed f - Art. 25, n. 6, legge 26 aprile 1934, n. 653).

[2]L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23, 24, 25, nell'art. 6 lett. d ed f della legge 26 aprile 1934, n. 653, e nell'art. 78 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, puo' essere promosso dall'Opera nazionale, alla quale, in ogni caso, le autorita' locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art26 · fonte su Normattiva