Art. 27
[1](Art. 25 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
[2]E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle del presente testo unico.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[4]Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
[5]MUSSOLINI.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva