Art. 6-bis

[1]((Agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia puo' essere affidato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, ai fini di assicurare il piu' efficace coordinamento della loro attivita' assistenziale, l'amministrazione degli Istituti di assistenza, che abbiano personalita' giuridica propria,siano amministrati da Istituzioni pubbliche di assistenza, e beneficenza, da Comuni o da Provincie e perseguano scopi analoghi od affini a quelli perseguiti dall'Opera stessa.

[2]Agli stessi organi dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia puo' essere affidato anche l'amministrazione di istituti che perseguono gli scopi indicati nel comma precedente, siano privi di personalita', giuridica, propria e dipendano da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previo frazionamento del patrimonio, sentito il parere delle Istituzioni medesime e del Consiglio di Stato. Col relativo provvedimento e' approvato anche lo statuto dell'Ente che si viene a costituire.

[3]Agli organi dell'Opera possono essere assegnati, in relazione alle tavole di fondazione ed alle norme statutarie, nonche' agli interessi dell'assistenza, membri aggiunti per la trattazione degli affari degli istituti la cui amministrazione sia stata ad essi affidata.

[4]Con l'applicazione del presente articolo nulla e' innovato nei confronti di detti Istituti, alle norme concernenti la loro disciplina giuridica sia amministrativa che assistenziale)).

Testo vigente dal 28 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art6bis · fonte su Normattiva