Art. 9

[1](Art. 9 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 6 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 8 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]La Federazione provinciale:

[3]1° dirige e coordina le attivita' dei Comitati comunali di patronato di cui all'art. 11;

[4]2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite, dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternita' e della infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attivita' delle istituzioni pubbliche e private;

[5]3° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternita' e della infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e da' parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art9 · fonte su Normattiva